Descrizione
In esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:
- tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Cervatto che non essendo iscritti agli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della predetta legge, sono invitati ad inoltrare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE e/o DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO;
- i giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello;
- non possono assumere l’Ufficio di Giudice popolare (art.12):
- a) i magistrati e in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.
Le domande, dovranno pervenire, corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità, entro il 31 luglio 2025, per posta elettronica certificata all’indirizzo: cervatto@cert.ruparpiemonte.it ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo.
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Ultimo aggiornamento
18/03/2025 10:30